L’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 prevede che, durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla cessazione, l’azienda straniera distaccante deve adempiere ai seguenti obblighi:
- eseguire la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco stesso e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giornidal verificarsi dell’evento, secondo le modalità definite nel Decreto Ministeriale n. 170 del 6 agosto 2021 e relativi Allegati;
- conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D. Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti indicanti l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o altro atto equivalente, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
- designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In mancanza, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi;
- designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello, con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.
Inoltre, l’art. 10 bis, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, come introdotto dal D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122, dispone una serie di specifici obblighi informativi:
- l’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia è tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione ai lavoratori distaccati. Inoltre, per l’intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell’informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l’esibizione agli organi di vigilanza;
- nelle ipotesi di distacco da parte di agenzie di somministrazione stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia (art.1, comma 2 bis, secondo periodo), l’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l’agenzia di somministrazione dell’invio del lavoratore presso altra impresa;
- nelle ipotesi di distacco da parte di agenzie di somministrazione stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia (art. 1, comma 2 bis, primo periodo), prima dell’invio dei lavoratori in Italia, l’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare per iscritto all’agenzia di somministrazione le informazioni di cui all’art.10, comma 1, lettere b), c), d) e f). Peraltro, l’impresa utilizzatrice è tenuta a consegnare all’impresa destinataria della prestazione di servizi, avente sede in Italia, copia dell’informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell’esibizione agli organi di vigilanza.