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Comunicazione obbligatoria





Con il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 (e relativi Allegati), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia, con conseguente abrogazione del precedente DM del 10 agosto 2016. In particolare, le previsioni del nuovo Decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

Pertanto, a partire dal 2 novembre 2021 è disponibile nel portale https://servizi.lavoro.gov.it la nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale” aggiornata con le novità contenute nel Decreto.  Oltre alla già citata notifica di lunga durata, il Decreto ha disposto che con il modello UNI_Distacco_UE possono essere comunicati anche i c.d. “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.

Il D.M. n. 170 del 6 agosto 2021 prevede che:

  • la comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco. Inoltre, ogni variazione successiva della comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo;
  • la variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco;
  • la notifica motivata per i distacchi di lunga durata deve essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.

Infine, per i distacchi in essere al 2 novembre 2021, la notifica motivata per i distacchi di lunga durata (art. 4 bis, D.Lgs. n. 136/2016) deve essere eseguita entro 30 giorni a decorrere dal 2 novembre 2021 ed il periodo di 12 mesi si calcola a far data dal 30 luglio 2020.

Nel caso di distacchi nell'ambito del cabotaggio di merci o passeggeri, l’impresa straniera distaccante dovrà utilizzare una particolare procedura telematica attiva dal 1° marzo 2017.

Le informazioni trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono accessibili anche all’INL, all’INPS e all’INAIL.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella sezione Documentazione anche la Circolare INL n. 2 del 19 ottobre 2021, la Nota INL n. 1659 del 29 ottobre 2021 e la Circolare INL n.1 del 15 febbraio 2023.

Per tutti i dettagli è possibile consultare le apposite guide Distacco e Cabotaggio.






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