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23/01/2017


FAQ, risposte a quesiti tecnici e normativi


da www.cliclavoro.gov.it 

Disponibili delle nuove FAQ sul portale Cliclavoro




È da oggi disponibile, sul portale Cliclavoro, una nuova serie di FAQ che si riportano integralmente di seguito.

Nel caso sia necessario modificare dei dati inseriti in una comunicazione già inviata, come bisogna procedere?
La comunicazione di variazione deve essere inoltrata entro il 5° giorno successivo a quello in cui si origina la necessità di aggiornamento. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:
- Variazione della data di inizio del distacco: l'invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo alla nuova data d'inizio.
- Variazione della data di fine del distacco: l'invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo all'originaria data di fine precedentemente comunicata.
- Variazione del luogo di lavoro: l'invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo della data di variazione del luogo del distacco.
- Nel caso in cui, invece, si tratta di comunicazioni volte a correggere errori relativi a dati già comunicati entro il 5° giorno successivo alla data di inizio.

La documentazione richiesta durante gli accertamenti ispettivi (cfr. circolare INL n.1/2017) deve essere disponibile in lingua italiana già al momento dell'accertamento ispettivo, oppure, può essere prodotta in un secondo momento?
La documentazione tradotta deve essere disponibile al momento dell'accertamento del personale di vigilanza. In caso contrario, troveranno applicazioni le sanzioni richiamate nella circolare citata.

Sono previste modalità d'invio alternative a quella telematica per il modello UNI_DISTACCO_UE, in caso di malfunzionamenti della procedura informatica?
Non sono previste modalità alternative per ottemperare all'obbligo. Si ricorda che in caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è consentito ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema (cfr. circolare INL n.3/2016).

Il referente ex art. 10, comma 4, D.lgs. 136/2016 con poteri di rappresentanza con le parti sociali deve essere al corrente di tutte le pratiche di distacco in essere presso la società distaccataria?
No, salvo che sia la medesima persona incaricata a svolgere il ruolo di referente di cui al comma 3, lett. b dell'art. 10 citato. Il referente ex art. 10, comma 4, è obbligato ad essere reperibile fisicamente ogni volta ci sia una richiesta motivata delle parti sociali.






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