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18/07/2018


Cabotaggio stradale, nuovi chiarimenti dall’INL


da www.ispettorato.gov.it

Disponibile la nota INL del 17 luglio 2018 n. 6262 che chiarisce alcuni aspetti circa l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 136 del 2016, nel caso di conducenti in regime di distacco o di cabotaggio stradale



È disponibile da oggi la nota dell'INL n. 6262 che fornisce alcuni chiarimenti per i conducenti in regime di distacco o di cabotaggio stradale, dopo le disposizioni introdotte dal D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) e il parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2018.

La nota ricorda come sia sanzionabile, dagli organi di Polizia stradale, il conducente di un veicolo che circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall'art. 10, comma 1 quater (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o "con documentazione non conforme alle predette disposizioni". Anche il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto è obbligato in solido (cfr. circolare MI 10 luglio 2018).

Il parere del 9 maggio 2018 del Consiglio di Stato ha specificato come per tale violazione trovi applicazione esclusivamente la disciplina del Codice della Strada. Inoltre, viene esclusa l'applicazione della disciplina della L. n. 689/1981, anche in relazione all'eventuale prosieguo del procedimento sanzionatorio.

Resta ferma, invece, la competenza degli ispettori del lavoro in relazione all'accertamento e alla contestazione della violazione concernente la mancata effettuazione della comunicazione preventiva di distacco e di cabotaggio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.








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