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06/06/2017


Comunicazione preventiva: nuova FAQ sulla compilazione dei dati dell’azienda distaccataria


da www.cliclavoro.gov.it

La FAQ conferma la necessità di inserire nel modello telematico UNI_DISTACCO_UE un codice fiscale italiano per l’azienda distaccataria



A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute all'indirizzo distaccoue@lavoro.gov.it, è stata pubblicata una nuova FAQ sulla procedura telematica per la comunicazione preventiva di distacco che conferma la necessità di inserire un codice fiscale o una partita IVA, rilasciati dallo Stato italiano, in riferimento all'azienda distaccataria.

Riportiamo di seguito il testo integrale:

"È possibile inserire un codice identificativo straniero per l'azienda distaccataria?"

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, la locuzione "prestazione di servizi", nozione di derivazione comunitaria, presuppone l'espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in un'impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un soggetto committente.

Ai fini della qualificazione in termini di filiale o "unità produttiva" dell'azienda straniera distaccante, si precisa come sia necessario riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l'impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un'attività di natura economica in Italia e costituisca, comunque, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della corretta compilazione del modello UNI_DISTACCO_UE occorre indicare nel campo azienda distaccataria il codice fiscale italiano o la partita I.V.A  anche qualora appartenga alla filiale o unità produttiva, situata in Italia, dell'impresa straniera distaccante".

Per consultare tutte le FAQ, pubblicate fino ad oggi, clicca qui.







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